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D.P.R. 05/06/2001 n. 328b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale; e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative; h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza. Art. 12. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 3/S - Architettura del paesaggio; b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie; d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; e) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; f) classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; l) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale. Art. 13. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: 1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; b) per l'iscrizione al settore zoonomo: 1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario: 1) classe 1 - Biotecnologie. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie; b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo; c) una prova pratica articolata: 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico; 4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico; d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della Legge e della deontologia professionale. Inoltre: 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare; 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto fore- stale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea; 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine anima- le, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea; 4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentani, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al set- tore biotecnologico agrario. Art. 14. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A. Capo III Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore Art. 15. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto; b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale; c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista; d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambien tali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali. 4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione. 5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior; b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior. 6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione". Art. 16. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A settore "pianificazione territoriale": a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale. 3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A settore "paesaggistica": a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie. 4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali": a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione. 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. b) per il settore "pianificazione" 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la ge stione della città e del territorio; |
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